Pronuncia congiunta della Commissione Scientifica e del Consiglio Direttivo AIAMC

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Pronuncia congiunta della Commissione Scientifica e del Consiglio Direttivo AIAMC

Pubblichiamo la recente delibera della Commissione Scientifica e del Consiglio Direttivo AIAMC.

Pronuncia congiunta della Commissione Scientifica e del Consiglio Direttivo AIAMC
In linea di principio rigettiamo l’idea che in materia di psicoterapia si possa parlare di ‘proprietà intellettuale’, ‘copyright’ o altre forme di restrizione delle conoscenze. La diffusione delle conoscenze e il miglioramento degli standard di cura è anzi finalità di alto valore etico implicata nelle professioni sanitarie. Ciò vale a maggior ragione nel caso della psicoterapia cognitiva e comportamentale, che per lunga tradizione respinge il principio d’autorità, è derivata dalla ricerca di base, è fondata sull’evidenza, è frutto di un avanzamento cumulativo cui concorre la più vasta comunità di studiosi e di professionisti.
Almeno in materia di psicoterapia, a questo o a quello studioso può essere riconosciuta la primogenitura di idee e tecniche, ma a nessuno la proprietà di idee o di tecniche. Tanto meno la facoltà di sub-appaltare l’inesistente proprietà.
La diffusione delle conoscenze è obiettivo esplicitamente dichiarato dell’AIAMC e dell’attività dei suoi soci e l’AIAMC concorre, attraverso la concessione del proprio patrocinio, a segnalare la dignità scientifica e professionale di convegni e di iniziative formative.
La liceità dell’utilizzo professionale di tecniche psicoterapeutiche è disciplinata dalla legge, dagli ordini professionali e dai codici deontologici e così pure il loro insegnamento. Pertanto è opportuno valutare per quel che sono i diplomi e gli attestati che rilasciano tante società nazionali o internazionali, anche in area CBT, i quali hanno solo valore privato e vincolano soltanto i loro aderenti.
In particolare, prima del conseguimento dell’iscrizione all’albo degli psicoterapeuti, detti perfezionamenti e specializzazioni ulteriori vanno considerati prematuri e controproducenti, anche qualora fossero legalmente leciti, in quanto rappresentano una sorta di perfezionamento settoriale o di secondo livello in aspetti CBT.
E’ quindi scorretto utilizzare le regole di un’associazione privata per gettare discredito su docenti ufficiali o corsi ufficiali AIAMC. E’ parimenti scorretto utilizzare la didattica dei corsi quadriennali AIAMC per promuovere corsi formativi di tal genere e comunque iniziative che non godano del patrocinio AIAMC.

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